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In sintesi, 6 sono i punti che regolamentano la procedura di risarcimento danni in ambito di responsabilità professionale medica:

Capire se si può fare causa: primo, si deve ottenere una relazione da un medico legale che attesti la responsabilità dei sanitari, l’esistenza di un danno quantificabile in termini monetari secondo le tabelle di Legge, il nesso causale tra fatto giuridico e danno ingiusto subito dal paziente. Detta relazione fornisce una prima indicazione sulla fondatezza della richiesta risarcitoria e sarà il primo elemento su cui basare l’azione giudiziaria vera e propria.

Cercare un accordo: i legali inviano una PEC o raccomandata A/R di contestazione e di richiesta generica di risarcimento al medico e/o alla struttura sanitaria coinvolta che – in caso – potranno azionare le rispettive polizze assicurative.

Tribunale: il danneggiato o i suoi eredi possono denunciare la struttura sanitaria al Giudice Penale con una denuncia-querela facendo valere una ipotesi di reato, costituendosi poi parte civile, nel giudizio penale; oppure agire solo in sede civile con atto di citazione per ottenere il solo risarcimento monetario. Il danneggiato, infine, può contemporaneamente azionare il Tribunale civile e penale.

Quando agire: per l’azione penale i tempi sono stretti cioè 90 giorni dal verificarsi del fatto, per i reati perseguibili a querela di parte (es. lesioni personali colpose, ex art. 590 c.p.), per quelli procedibili d’ufficio cioè a mezzo di denuncia, invece, non ci sono limiti di tempo. Il termine per agire in sede civile per il risarcimento del danno è lungo, ovvero 10 anni se si agisce contro la struttura sanitaria, 5 anni se contro l’esercente la professione sanitaria, prima che si prescriva il diritto a rivalersi (Legge Gelli 24/2017).

La sentenza: i tempi ordinari per ottenere il risarcimento per via giudiziaria sono lunghi: 2-3 anni per una prima sentenza che – se favorevole – sarà immediatamente esecutiva verso medici e/o azienda sanitaria, altri 2-3 anni qualora quest’ultima decida di appellare la sentenza, ulteriori 3-4 anni nel caso si ricorra alla Corte di Cassazione. Ovviamente quanto detto vale in media, nei grandi Tribunali i tempi possono dilatarsi ulteriormente.

Costi: chi aziona la domanda di risarcimento danni – di regola – anticipa le spese di giudizio, quelle per i medici legali e per gli specialisti di parte, il fondo spese per i CC.TT.UU., le spese legali. Se si vince, quanto anticipato verrà rimborsato dalla parte soccombente. In caso di causa persa, invece, ci si accollerà oltre alle proprie spese anche quelle della controparte vittoriosa che, in caso di giudizio complesso, potrebbero essere salatissime. Quanto detto non vale per chi si rivolge ad una struttura come la Reda che solleva il ricorrente dall’anticipare le spese.


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